Ultima modifica: 8 Settembre 2017
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Vaccini: Indicazioni operative per l’attuazione della Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza da quattro a dieci (nove per i nati prima del 2017).

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti:

  1. anti-poliomielitica
  2. anti-difterica
  3. anti-tetanica
  4. anti-epatite B
  5. anti-pertosse
  6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
  7. anti-morbillo
  8. anti-rosolia
  9. anti-parotite

Bambini da 3 a 6 anni

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alle scuole dell’infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza.

Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

Pertanto le famiglie dovranno:

  • entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017per la scuola dell’obbligo, presentare una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’all.  1 alla M. 1622 del 16/08/2017 (allegata alla presente circolare).
  • entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

La segreteria, per la riconsegna e ulteriori informazioni, è aperta con il seguente orario:

FINO AL 31/08/2017 - dal lunedì al venerdì 8:00/13:00
DAL 01/09/2017 FINO A NUOVA COMUNICAZIONE:
  Mattina Pomeriggio
lunedì 8:00/13:00  
martedì 8:00/13:00  
mercoledì 8:00/13:00  14:00/17:00
giovedì 8:00/13:00  
venerdì 8:00/13:00  
sabato 8:00/12:00  

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

  • i bambini da 3 a 6 anni non vaccinati non possono accedere alle scuole dell’infanzia;
  • i bambini e ragazzi da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Si ricorda che è possibile inviare la dichiarazione compilata e debitamente firmata per e-mail accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario.

Il Dirigente Scolastico
Luca Gaggioli

 

ALL. 1 - da compilare a cura dei genitori/tutori
CIRC. MIUR                                                                                                                            

 

Sito MIUR: www.salute.gov.it/vaccini